Art. 5.

      1. L'Accademia della Guardia di finanza con sede a Bergamo è soppressa.
      2. Tutte le strutture dell'Accademia soppressa ai sensi del comma 1 sono trasferite alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze.
      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a riformare i programmi della Scuola superiore dell'economia e delle finanze in considerazione del compito di alta formazione del personale della Polizia economica e finanziaria.
      4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i titoli di istruzione secondaria per l'accesso ai corsi di formazione professionale, tenuti presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, del personale proveniente da altre amministrazioni che intende transitare nei ruoli della Polizia economica e finanziaria.